10 Gennaio 2019
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Ecco cosa prevede la normativa dei concorsi a premio in caso di irregolarità

Le istituzioni che vigilano sulla regolarità dei concorsi a premi sono:

  • Il Ministero dello sviluppo economico
  • I Monopoli dello stato
  • L’Agenzia delle entrate
  • Il Garante della privacy

Qui di seguito le principali sanzioni previste

1. Per concorso a premio vietato

[art. 124, comma 1, del regio decreto legge 19/10/1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 05/06/1939, n. 973, come sostituito dall’art. 19, comma 5, lettera c), della legge 27/12/1997, n. 449, come sostituito dall’art. 12 comma 1, lett. o) del decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 /06/2009, n. 77 ed infine sostituito dall’art. 1, comma 924, della legge 28/12/2015 n. 208]:

  • Sanzione che va da una a tre volte l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul montepremi e comunque non inferiore a € 2.582.28.

Qualora il concorso a premio venga continuato dall’impresa nonostante la notifica del provvedimento interdittivo, la sanzione predetta è raddoppiata.
La sanzione è anche applicata nei confronti di tutti i soggetti che abbiano partecipato in qualunque modo all’attività di distribuzione di materiale del concorso a premio.

2. Per mancata preventiva comunicazione

[art. 124, comma 2, del regio decreto legge 19/10/1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 05/06/1939, n. 973, come sostituito dall’art. 19, comma 5, lettera c), della legge 27/12/1997, n. 449]:

  • Sanzione che va da € 2.065,83 a € 10.329,14

Viene ridotta del 50% in caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all’inizio del concorso, ma prima che sia stato constatato l’inadempimento.

3. Per svolgimento del concorso con modalità difformi da quelle comunicate o da quelle indicate nel regolamento

  • Sanzione che va da € 1.032,91 a € 5.164,57

Se il pagamento avviene entro trenta giorni tutte le sanzioni sono ridotte ad un sesto del massimo.
[art. 124, comma 4, del regio decreto legge 19/10/1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 05/06/1939, n. 973, come sostituito dall’art. 19, comma 5, lettera c), della legge 27/12/1997, n. 449].

4. Sanzione accessoria

[art. 124, comma 1, del regio decreto legge 19/10/1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 05/06/1939, n. 973, come sostituito dall’art. 19, comma 5, lettera c), della legge27/12/1997, n. 449, come sostituito dall’art. 12 comma 1, lett. o) del decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24/06/2009, n. 77]:
consiste nella pubblicazione, a spese del promotore, del provvedimento sanzionatorio. Spetta al Ministero, tenendo conto di un criterio di proporzionalità, in relazione alla gravità della violazione e del principio di equivalenza dei mezzi di informazione nonché al livello di diffusione della manifestazione, individuare il mezzo di informazione più adeguato allo scopo, come ad esempio pubblicare il provvedimento sanzionatorio su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o su una determinata stampa periodica e/o avvalersi di altri mezzi di informazione.

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