Normativa fiscale concorsi
4 Gennaio 2024
Head of digital innovation & incentive @sdm - Linkedin profile

Qui di seguito le principali disposizioni dirette e indirette previste per le manifestazioni a premio per quanto riguarda la tassazione dei premi

FISCALITÀ INDIRETTA

Sono previste due forme alternative di imposizione costituite da:

  • INDETRAIBILITA’ DELL’IVA assolta sull’acquisto di beni o servizi destinati a premio;
  • corresponsione di una IMPOSTA SOSTITUTIVA del 20% sul prezzo di acquisto di beni o servizi

non imponibili, non soggetti o esenti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

Si intendono:

  • non imponibili ai fini IVA le operazioni non imponibili di cui agli artt. 7 – 8 – 8 bis – 9 del D.P.R. 26/10/1972 N. 633, cioè quelle che per un qualunque motivo non sono state assoggettate all’IVA;
  • non rilevanti ai fini IVA o fuori dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni i cui premi sono rappresentati ad es. da buoni sconto, buoni acquisto, buoni benzina, contributi, ecc.
  • esenti le operazioni con premi quali polizze assicurative;

L’imposta sostitutiva si rende applicabile anche in presenza di operazioni che, per previsione legislativa, non recano l’addebito separato dell’imposta in fattura e quindi la fatturazione non evidenzia la liquidazione dell’IVA (ad es. pacchetti turistici).

In pratica, questa forma di tassazione attribuisce all’IVA, la natura di un vero e proprio costo.

L’assegnazione dei premi ai vincitori non rientra nel campo di applicazione dell’IVA (art. 2 comma 3 lett.m D.P.R. 633/72) e non costituisce cessione di beni rilevante ai fini IVA : non vi è perciò l’obbligo di fatturazione a carico del promotore.

L’imposta non è dovuta (poiché si verificherebbe una duplicazione d’imposta) :

  • nel caso di IVA indetraibile all’origine, cioè quando l’IVA sugli acquisti non possa essere detratta per divieto oggettivo (ad es. autoveicoli, prestazioni alberghiere, ecc.) in applicazione dell’art. 19-bis 1 del D.P.R. 633/72;
  • nell’ipotesi di premi acquistati da soggetti che, svolgendo attività esenti ai sensi dell’art. 10, hanno una percentuale di indetraibilità pari al 100%.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell’imposta sostitutiva viene identificata nel prezzo di acquisto del bene, poiché l’imposta è applicata in sostituzione dell’IVA.

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

I beni e servizi il cui commercio o la cui produzione rientrano nell’ attività propria dell’impresa (per i quali l’IVA è detraibile, trattandosi di acquisti effettuati nell’esercizio di impresa) possono costituire premio purché venga operata, all’atto della destinazione, la rettifica della detrazione prevista dall’art. 19-bis 2, comma 1 del D.P.R 633/72.

La rettifica potrà essere effettuata sulla base della originaria fattura d’acquisto (se il bene è individuabile) oppure sulla base del valore normale del bene.

Per semplificare gli adempimenti, il soggetto promotore della manifestazione potrà anche emettere un’ autofattura a titolo di autoconsumo per il numero di beni messi in palio come premi.

L’indetraibilità va comunque riferita esclusivamente ai beni messi in palio e non anche a beni e servizi funzionali allo svolgimento delle manifestazioni, come ad es. spese di pubblicità, compensi delle agenzie, spese di consulenza, ecc.

OPERAZIONI A PREMIO CON CONTRIBUTO

Nelle operazioni a premio che prevedono il pagamento di un contributo da parte del beneficiario, il valore del premio (sconto) è determinato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.

Infatti, l’assegnazione del premio non può considerarsi “premio” per la parte corrispondente al contributo, il quale ha natura di vero e proprio corrispettivo per una cessione di beni.

Ai fini della tassazione:

  • nel caso di premi imponibili ai fini IVA, si può operare una parziale rettifica della detrazione al fine di correggere l’iniziale indetraibilità dell’imposta sugli acquisti destinati originariamente ad operazioni a premio:
  • nel caso di premi non assoggettati ad IVA, la base imponibile dell’imposta sostitutiva si applica sulla differenza fra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.

VALORE NORMALE DEL BENE

Per valore normale del bene si intende – ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.P.R. 917/86 Testo Unico delle Imposte sui Redditi – il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie in condizioni di libera concorrenza.

Varierà, a seconda che la cessione sia effettuata dal produttore, dal grossista o dal dettagliante.
Sia in contributo che il valore del bene sono da considerarsi al netto dell’IVA.

MODALITÀ E TERMINI  DI VERSAMENTO

L’aliquota del 20% va applicata sul valore dei premi non imponibili e cioè sul valore esposto in fattura.
Il versamento può essere effettuato mediante modello fiscale F24 al codice tributo 1672 – cod. Ufficio territorialmente competente

Il legislatore non ha disposto il termine utile entro il quale tale versamento debba essere effettuato.

Poiché l’imposta sostitutiva è da ritenersi alternativa all’IVA, si ritiene che si debba provvedere al versamento nel momento di ricevimento della fattura attestante la cessione, mentre nel caso di premi costituiti da “buoni”, bisognerà attendere la richiesta dello sconto in base ai buoni redenti.
Mancando un preciso riferimento temporale, in caso di inadempimento da parte del contribuente, non è possibile procedere all’applicazione di sanzioni pecuniarie.

FISCALITA’ DIRETTA

La materia è regolata dall’art. 30 del D.P.R. 29/09/1973 N. 600, come modificato dall’art. 19 della Legge 449/1997, che ha per oggetto le Disposizioni in materia di manifestazioni a premio per quanto riguarda il trattamento impositivo in capo ai soggetti destinatari dei premi.

La norma dispone che nelle manifestazioni a premi (concorsi e operazioni), ad esclusione delle operazioni rivolte ai consumatori finali, vada applicata una ritenuta IRPEF del 25% sul valore complessivo dei premi posti in palio.
In particolare, l’art. 19, comma 2, della legge 449/97 prevede la tassazione con ritenuta definitiva del 25% anche alle vincite derivanti da operazioni a premio, nell’ipotesi in cui i beni assegnati assumano per il beneficiario rilevanza reddituale, ai sensi dell’art. 6 del TUIR (redditi d’impresa e redditi diversi).
Tale ritenuta sulle operazioni si applicherà quindi a premi assegnati a esercenti attività di commercio all’ingrosso e al minuto (circ. 335/E/97 – 69/97 e 268/97).

Nei casi in cui altre disposizioni di legge prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte, come ad esempio premi assegnati a un dipendente (art. 23 DPR 600/72), a un lavoratore autonomo, a un agente o un intermediario di commercio, procacciatore d’affari, venditore a domicilio (art. 25 bis), a lavoratori dipendenti da terzi (art. 24) è prevista l’applicazione di specifiche ritenute: il premio sarà assoggettato alle ritenute previste per quella determinata categoria.

Infatti, l’art. 30 D.P.R. 600/1973 specifica che la ritenuta non deve essere operata quando altre norme prevedono l’applicazione di ritenute alla fonte. In effetti qualora l’organizzatore abbia con il beneficiario un rapporto di natura reddituale che preveda altre ritenute, come nel caso dei dipendenti, lavoratori autonomi, o intermediari di commercio, prevale la tassazione ordinaria e il premio costituisce reddito in natura.

I premi dei soli concorsi rivolti a consumatori finali o a soggetti percepenti redditi di impresa sono invece tassati come redditi diversi.

 Tipologia di redditoRITENUTARIVALSA
se non sussiste rapporto di natura reddituale tra sostituto d’imposta e destinatario del premioil premio costituisce reddito diversoritenuta 25% a titolo d’impostafacoltà di rivalsa
se sussiste rapporto di natura reddituale tra sostituto d’imposta e destinatario del premioil premio costituisce reddito della categoria in cui rientra il rapporto di lavororitenuta d’acconto stabilita dal D.P.R. 600/72obbligo di rivalsa

La facoltà di rivalsa

La società Promotrice di una manifestazione a premio assume gli obblighi del sostituto d’imposta e – per legge – è quindi obbligata al pagamento delle imposte in luogo dei destinatari dei premi, che sono soggetti passivi di imposta.

Premesso che la base imponibile su cui vanno calcolate le ritenute a titolo di imposta non concorre a formare il reddito, si precisa che l’art. 19 della legge 449/97 ha espressamente previsto che i premi derivanti da manifestazioni a premio siano soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa.
La facoltà di rivalsa consente al Promotore di decidere se:

  • addebitare la ritenuta al vincitore chiedendo il rimborso della ritenuta da versare all’Erario.

In quel caso il vincitore può chiedere che gli venga attribuito un altro premio di valore inferiore, pari alla differenza tra il premio originario e l’importo della ritenuta.

  • sopportare il costo della ritenuta che costituisce un onere indeducibile, ai sensi dell’art. 100 c. 1 del TUIR.

È necessario che la società Promotrice manifesti espressamente la scelta adottata all’interno del Regolamento della manifestazione.
Nel caso in cui i premi invece siano destinati a soggetti con i quali il promotore ha instaurato un preesistente rapporto reddituale, vi è l’obbligo di operare la rivalsa.

DestinatariCONCORSIOPERAZIONI
Consumatori Finaliritenuta alla fonte del 25% a titolo di imposta con facoltà di rivalsanessuna ritenuta è operata poiché il premio non rientra in alcuna categoria reddituale ex art. 6 TUIR.
Dipendenti/Agenti di commercio (collegati all’organizzatore da rapporto reddituale)ritenute previste per quella determinata categoria con obbligo di rivalsaritenuta con obbligo di rivalsa con aliquota variabile in funzione della categoria
Grossisti / dettagliantiritenuta alla fonte del 25% a titolo di imposta con facoltà di rivalsaritenuta alla fonte del 25% a titolo di imposta con facoltà di rivalsa

Modalità e termini di versamento

Il versamento delle ritenute deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui i premi sono stati assegnati. Il versamento può essere effettuato: mediante modello fiscale F24 al codice tributo 1048.

Nei soli concorsi a premio, nel caso in cui il premio in palio non sia stato assegnato e debba essere devoluto alla ONLUS (art. 10 c.5 DPR 430/01) non vi è obbligo di effettuare alcun versamento a titolo di IRPEF (sentenza n. 547/2005 Corte di Cassazione).

[1] Per valore normale del bene si intende – ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.P.R. 917/86 Testo Unico delle Imposte sui Redditi – il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione.Tale valore, pertanto, varierà a seconda che la cessione venga effettuata dal produttore, dal grossista o dal dettagliante.  Sia il contributo che il valore del bene sono da considerarsi al netto dell’IVA.

33 commenti


Avatar Marius
Marius
13 Gennaio 2022 - 14:43

Buongiorno, sto cercando un po’ su internet ma ho trovato poco e niente in merito alla mia situazione. Ho vinto un’auto elettrica in un concorso gestito da Coca Cola, se io dovessi vendere quest’auto dovrei pagarci le tasse o dichiarare in qualche modo la somma incassata? Grazie

Avatar Giorgio Crippa
Giorgio Crippa
13 Gennaio 2022 - 15:20

Ciao Marisus, complimenti per la vincita. Ti posso confermare che non dovrai pagare tasse al momento della vendita dell’auto.

Avatar Raffaella M.
Raffaella M.
3 Gennaio 2023 - 22:34

Ho una domanda, in caso di vincita di un auto, quale spesa è a carico del vincitore che si intesta il mezzo?

Avatar Giorgio Crippa
Giorgio Crippa
4 Gennaio 2023 - 17:00

ciao Raffaella, se come di solito accade, il promotore ha indicato nel regolamento che rinuncia alla rivalsa, la macchina ti dovrà essere consegnata intestata e con tutte le spese di immatricolazione sostenute, inoltre NON dovrai pagare nulla come oneri fiscali.
Resteranno a tuo carico tutte le spese di utilizzo dell’auto: assicurazione rc, bollo, benzina, pedaggi, multe, tagliandi ordinari e straordinari


Avatar Raffaella M.
Raffaella M.
16 Gennaio 2023 - 11:20

Buongiorno, grazie per la cortese risposta, mi sai dire qualcosa sull’IVA? È a carico del vincitore?

Avatar Giorgio Crippa
Giorgio Crippa
11 Febbraio 2023 - 15:14

L’iva è a carico del promotore


Avatar Lorenzo
Lorenzo
29 Aprile 2024 - 23:01

Buonasera.
Ho vinto alcuni buoni regalo Amazon in un concorso. Questi buoni li ho poi rivenduti tramite eBay per un prezzo inferiore al valore nominale del buono.
Cosa dovrei dichiarare?
Ci sono tasse da pagare?
Grazie

Avatar Giorgio Crippa
Giorgio Crippa
30 Aprile 2024 - 8:28

Buongiorno, se non opera professionalmente, la vendita citata non ha un impatto fiscale.
la consiglio in ogni modo di fare la domanda al suo commercialista, che conosce meglio la sua situazione fiscale.

Avatar Lorenzo
Lorenzo
2 Maggio 2024 - 10:24

Grazie della risposta.
Indipendentemente dalla successiva vendita, la vincita dei buoni può avere impatto fiscale oppure in ogni caso no in quanto cliente?

Avatar Giorgio Crippa
Giorgio Crippa
2 Maggio 2024 - 10:28

Se il promotore ha rinunciato alla rivalsa come di solito viene fatto, c’e’ scritto nel regolamento, non ha nessun impatto fiscale per lei.


Avatar Michele
Michele
18 Maggio 2024 - 16:45

Buongiorno
da quanto sto leggendo vari articoli deduco che ad un concorso canoro, con fase di preseselezione ed organizzato da associazione aps no profit, i premi finali non possono essere denaro ma “qualcosa” equivalente e chiedo: i buoni Amazon che raggiungono cifra tot sono possibili?! Quale differenza c’è tra buono e cash…?! Nel caso quale tassazione hanno i buoni amazon?! Può essere richiesto un contributo ai partecipanti del concorso e, se si, come dev’essere considerato?!
Grazie

Avatar Giorgio Crippa
Giorgio Crippa
20 Maggio 2024 - 9:31

Buongiorno Michele,
se la sua società è una onlus non può organizzare un concorso a premi secondo il dpr 430/2001.

per organizzare quello che ha in mente deve soddisfare questi aspetti:
– deve avere una società (srl o altra forma)
– non puo’ offrire premi in denaro, vanno bene carte amazon
– su questi premi paga gli oneri fiscali : 20% di impostata sostitutiva e 25% di irpef
– non si può richiedere un pagamento per la partecipazione al concorso, potrebbe vendere un prodotto/servizio e con l’acquisto far partecipare gratuitamente al concorso a premi
ciao

Avatar Riccardo
Riccardo
20 Giugno 2024 - 22:11

Salve, ho una domanda perfavore.. ho vinto a un concorso uno scooter elettrico. La società promotrice del concorso dichiara che non esercitera’ facoltà di rivalsa nei miei confronti MA… quando scrivono nelle modalità di partecipazione che “il premio non è cedibile, ne sostituibile, ne convertibile in denaro…” significa che una volta possessore del mezzo NON potrò venderlo anche se sarò titolare dell immatricolazione dello stesso? Oppure una volta ricevuto il premio potrò a mia discrezione venderlo ? In caso affermativo dovrò pagare tasse per la vendita ? GRAZIE per l attenzione.

Avatar Giorgio Crippa
Giorgio Crippa
21 Giugno 2024 - 8:29

buongiorno, per avere il premio del concorso è necessario che lei si faccia immatricolare lo scooter. Una volta che lo scooter è suo potrà liberamente scegliere se utilizzarlo e/o rivederlo. In caso di rivendita non deve pagare le tasse, in quanto non attività professionale.


Avatar Simone
Simone
20 Maggio 2024 - 15:30

Buonasera,
qualora dovessi vincere un viaggio premio (valore 3.000€) messo in palio dalla mia mandante (compagnia di assicurazione), sarei soggetto a qualche tassazione?

Avatar Giorgio Crippa
Giorgio Crippa
21 Maggio 2024 - 9:01

Buongiorno Simone, se la sua assicurazione ha rinunciato alla rivalsa, è una nota che trova nel regolamento del concorso a premi, non dovrà pagare nulla di tasse.
ciao

Avatar Massimo
Massimo
5 Giugno 2024 - 17:43

Buonasera, ma considerando che il premio viene elargito da una società assicurativa verso le proprie agenzie (come per il caso espresso sopra da Simone), l’agente non deve inserire il suo valore nella propria dichiarazione dei redditi? So che recentemente per gli agenti è cambiato qualcosa da Aprile 2024 (Art. 25/bis), si sta riferendo a queste novità?


Avatar Federica
Federica
23 Maggio 2024 - 21:09

Buongiorno, la società Promotore di un concorso mi ha rilasciato una CU con causale “ZO” e una ritenuta a titolo di imposta. Va dichiara nei redditi?? se si in quale quadro??

Avatar Giorgio Crippa
Giorgio Crippa
24 Maggio 2024 - 9:33

cioa Federica, se sei una consumatrice finale e il promotore ha indicato nel regolamento che ha rinunciato alla rivalsa non devi fare e pagare nulla.
le tasse le ha pagate lui.
ciao


Avatar Stella
Stella
11 Giugno 2024 - 9:08

Salve, sono un privato senza partita iva, sto organizzando un concorso letterario che avrà come premio finale la pubblicazione del manoscritto con una casa editrice. Vorrei cercare degli sponsor per realizzare l’evento di premiazione. Mi chiedevo se devo emettere ricevuta fiscale e se devo pagare delle tasse. Gli sponsor avranno uno spazio sui volantini che distribuirò qualche giorno prima dell’evento. Non ci saranno premi in denaro, solo targhe e attestati.
Grazie per eventuale risposta.

Avatar Veronica Guaita
Veronica Guaita
30 Settembre 2024 - 9:10

Buongiorno, poiché non ci sono premi in denaro ma solo targhe e attestati, l’evento potrebbe essere considerato non commerciale, quindi con meno adempimenti da un punto di vista fiscale. Tuttavia, coinvolgere sponsor rende il tutto più articolato da un punto di vista amministrativo. Potresti valutare di avvalerti del supporto di un’associazione culturale, che può facilitare questi passaggi, soprattutto per la gestione delle sponsorizzazioni.


Avatar Paolo Biondi
Paolo Biondi
25 Giugno 2024 - 12:21

Buongiorno,
nell’ambito di un’operazione a premio che prevede come vincita un buono sconto, l’azienda promotrice e l’azienda associata che beneficerà del buono, devono pagare l’imposta sostitutiva?
Grazie mille,
Paolo

Avatar Giorgio Crippa
Giorgio Crippa
25 Giugno 2024 - 13:02

Ciao Paolo,
ci sono alcuni aspetti da chiarire nella tua richiesta.
– è una operazione a premi o un concorso? parli di vincita che si applica nel caso di concorso
– l’azienda associata non può tecnicamente beneficiare del premio

comunque in linea generale il promotore
– in caso di operazione a premi che offre dei buoni spesa deve pagare l’imposta sostitutiva
– in caso di concorso a premi oltre all’imposta sostitutiva deve pagare anche l’irpef

ciao


Avatar Alessandra
Alessandra
29 Agosto 2024 - 14:22

Buongiorno, partecipo a molti sondaggi: raggiunta la soglia punti offrono la possibilità di riscattare buoni benzina o buoni spesa. Quando faccio il modello Unico devo dichiararli ? Grazie

Avatar Giorgio Crippa
Giorgio Crippa
4 Settembre 2024 - 15:43

Se non è un attività fatta in modo professionale non deve pagare nulla


Avatar mario
mario
7 Settembre 2024 - 17:02

buongiorno

se un’azienda vende attraverso una rete di negozi in franchising e vuole fare un concorso per premiare i commessi/venditori dei diversi negozi, dovrà quindi pagare il 25% come ritenuta senza obbligo di rivalsa corretto? oppure i dipendenti dei negozi possono considerarsi collegati all’organizzatore da rapporto reddituale? (io credo di no perchè l’azienda non è sostituto d’imposta, lo sono i proprietari dei negozi) ma volevo chiedervi gentilmente un chiarimento.
grazie buona giornata
mario

Avatar Giorgio Crippa
Giorgio Crippa
9 Settembre 2024 - 8:44

Buongiorno Mario,
se i beneficiari non sono dipendenti e/o agenti dell’azienda promotrice, l’irpef dovrà essere pagata forfettamente al 25% del valore del montepremi.
Buon lavoro.
Giorgio


Avatar Paola
Paola
4 Novembre 2024 - 11:47

Siamo un azienda , abbiamo organizzato un concorso a premi con la possibilità di vincere diversi premi in buono omaggio , volevamo capire quali sono le tasse da pagare

Avatar Giorgio Crippa
Giorgio Crippa
4 Novembre 2024 - 14:16

Buongiorno,
Nei concorsi a premi rivolti ai consumatori finali, la gestione fiscale è un aspetto cruciale per garantire la conformità alle normative italiane. In particolare, i premi messi in palio sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 25% sul valore normale dei premi stessi. Questa imposta, spesso denominata IRPEF sui premi, deve essere versata dal promotore del concorso. È importante sottolineare che questa imposta deve essere pagata entro il 16 del mese successivo al giorno in cui avviene l’assegnazione o la verbalizzazione del premio.

Un altro elemento essenziale riguarda l’IVA. L’IVA sui beni o servizi destinati a premio è indetraibile, il che significa che non può essere recuperata attraverso detrazioni fiscali. Di conseguenza, l’IVA rappresenta un costo aggiuntivo per l’azienda promotrice, aumentando il costo complessivo dell’iniziativa promozionale.


Avatar GIOVANNI
GIOVANNI
27 Novembre 2024 - 0:11

Ciao, vorrei organizzare un Fantacalcio a premi e inserire premi come uno scooter o simili quindi premi sui 6/7000 euro a scendere a seconda della posizione in classifica.
Organizzando il Fantacalcio con una quota di iscrizione sui 50/70 euro aperto al pubblico e considerando che si tratti di un’attività i cui guadagni sono limitati al solo periodo Luglio/Agosto e non a tutto l’anno, quali sono gli adempimenti da effettuare?

Avatar Giorgio Crippa
Giorgio Crippa
27 Novembre 2024 - 8:25

Ciao
La meccanica, così come me l’hai descritta, non è legale in Italia. Secondo il DPR 430/2001, la partecipazione ai concorsi a premio deve essere gratuita. Richiedere una quota di iscrizione non è consentito.

Una soluzione potrebbe essere quella di vendere un prodotto, come ad esempio una maglietta del Fantacalcio, e offrire la partecipazione al concorso gratuitamente a chi acquista il prodotto.
In questo modo, la partecipazione non è subordinata a un pagamento diretto per il concorso.

Una volta sistemata la meccanica, sarà necessario seguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.

Per una spiegazione più dettagliata di ogni passaggio, puoi consultare questa guida sul nostro blog
https://agenzia-concorsi-a-premio.it/blog/guida-passo-passo-alla-normativa-sui-concorsi-a-premio/


Avatar Alessandra
Alessandra
28 Novembre 2024 - 14:40

Buongiorno, vorrei organizzare un Give Away sui miei social con premio prodotto. Qual’ e’ il valore massimo per non essere tassati?

Avatar Giorgio Crippa
Giorgio Crippa
29 Novembre 2024 - 14:55

Per i giveaway sui social media in Italia, il valore massimo del premio per non incorrere nella regolamentazione come concorso a premio è generalmente considerato di scarso valore economico, definito intorno a 1 euro secondo le linee guida e la normativa vigente​​.

Se il giveaway prevede premi di valore superiore o si basa su selezioni casuali o meccanismi di competizione (es. estrazione, abilità), diventa necessario rispettare il D.P.R. 430/2001 con tutti gli obblighi connessi, come il regolamento ufficiale, la cauzione, e l’assegnazione dei premi alla presenza di un notaio o funzionario camerale​​ e naturalmente tutti gli aspetti fiscali indicati in questo articolo

Lascia un commento