Qui di seguito le principali disposizioni previsti nelle manifestazioni a premio per quanto riguarda la tassazione dei premi
FISCALITÀ INDIRETTA
Sono previste due forme alternative di imposizione costituite da:
- INDETRAIBILITA’ DELL’IVA assolta sull’acquisto di beni o servizi destinati a premio;
- corresponsione di una IMPOSTA SOSTITUTIVA del 20% sul prezzo di acquisto di beni o servizi
non imponibili, non soggetti o esenti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto.
Si intendono:
- non imponibili ai fini IVA le operazioni non imponibili di cui agli artt. 7 – 8 – 8 bis – 9 del D.P.R. 26/10/1972 N. 633, cioè quelle che per un qualunque motivo non sono state assoggettate all’IVA;
- non rilevanti ai fini IVA o fuori dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni i cui premi sono rappresentati ad es. da buoni sconto, buoni acquisto, buoni benzina, contributi, ecc.
- esenti le operazioni con premi quali polizze assicurative;
L’imposta sostitutiva si rende applicabile anche in presenza di operazioni che, per previsione legislativa, non recano l’addebito separato dell’imposta in fattura e quindi la fatturazione non evidenzia la liquidazione dell’IVA (ad es. pacchetti turistici).
In pratica, questa forma di tassazione attribuisce all’IVA la natura di un vero e proprio costo.
L’assegnazione dei premi ai vincitori non rientra nel campo di applicazione dell’IVA (art. 2 comma 3 lett.m D.P.R. 633/72) e non costituisce cessione di beni rilevante ai fini IVA : non vi è perciò l’obbligo di fatturazione a carico del promotore.
L’imposta non è dovuta (poiché si verificherebbe una duplicazione d’imposta) :
- nel caso di IVA indetraibile all’origine, cioè quando l’IVA sugli acquisti non possa essere detratta per divieto oggettivo (ad es. autoveicoli, prestazioni alberghiere, ecc.) in applicazione dell’art. 19-bis 1 del D.P.R. 633/72;
- nell’ipotesi di premi acquistati da soggetti che, svolgendo attività esenti ai sensi dell’art. 10, hanno una percentuale di indetraibilità pari al 100%.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile dell’imposta sostitutiva viene identificata nel prezzo di acquisto del bene, poiché l’imposta è applicata in sostituzione dell’IVA.
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE
I beni e servizi il cui commercio o la cui produzione rientrano nell’attività propria dell’impresa (per i quali l’IVA è detraibile, trattandosi di acquisti effettuati nell’esercizio di impresa) possono costituire premio purché venga operata, all’atto della destinazione, la rettifica della detrazione prevista dall’art. 19-bis 2, comma 1 del D.P.R 633/72.
La rettifica potrà essere effettuata sulla base della originaria fattura d’acquisto (se il bene è individuabile) oppure sulla base del valore normale del bene.
Per semplificare gli adempimenti, il soggetto promotore della manifestazione potrà anche emettere una autofattura a titolo di autoconsumo per il numero di beni messi in palio come premi.
L’indetraibilità va comunque riferita esclusivamente ai beni messi in palio e non anche a beni e servizi funzionali allo svolgimento delle manifestazioni, come ad es. spese di pubblicità, compensi delle Agenzie, spese di consulenza, ecc.
OPERAZIONI A PREMIO CON CONTRIBUTO
Nelle operazioni a premio che prevedono il pagamento di un contributo da parte del beneficiario, il valore del premio (sconto) è determinato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.
Infatti l’assegnazione del premio non può considerarsi “premio” per la parte corrispondente al contributo, il quale ha natura di vero e proprio corrispettivo per una cessione di beni.
Ai fini della tassazione:
- nel caso di premi imponibili ai fini IVA, si può operare una parziale rettifica della detrazione al fine di correggere l’iniziale indetraibilità dell’imposta sugli acquisti destinati originariamente ad operazioni a premio:
- nel caso di premi non assoggettati ad IVA, la base imponibile dell’imposta sostitutiva si applica sulla differenza fra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.
VALORE NORMALE DEL BENE
Per valore normale del bene si intende – ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.P.R. 917/86 Testo Unico delle Imposte sui Redditi – il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie in condizioni di libera concorrenza.
Varierà a seconda che la cessione venga effettuata dal produttore, dal grossista o dal dettagliante. Sia in contributo che il valore del bene sono da considerarsi al netto dell’IVA.
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO
L’aliquota del 20% va applicata sul valore dei premi non imponibili e cioè sul valore esposto in fattura. Il versamento può essere effettuato mediante modello fiscale F24 al codice tributo 1672 – cod. Ufficio territorialmente competente
Il legislatore non ha disposto il termine utile entro il quale tale versamento debba essere effettuato.
Poiché l’imposta sostitutiva è da ritenersi alternativa all’IVA, si ritiene che si debba provvedere al versamento nel momento di ricevimento della fattura attestante la cessione, mentre nel caso di premi costituiti da “buoni”, bisognerà attendere la richiesta dello sconto in base ai buoni redenti.
Mancando un preciso riferimento temporale, in caso di inadempimento da parte del contribuente, non è possibile procedere all’applicazione di sanzioni pecuniarie.
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