Normativa fiscale concorsi
4 Gennaio 2024
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Qui di seguito le principali disposizioni dirette e indirette previste per le manifestazioni a premio per quanto riguarda la tassazione dei premi

FISCALITÀ INDIRETTA

Sono previste due forme alternative di imposizione costituite da:

  • INDETRAIBILITA’ DELL’IVA assolta sull’acquisto di beni o servizi destinati a premio;
  • corresponsione di una IMPOSTA SOSTITUTIVA del 20% sul prezzo di acquisto di beni o servizi

non imponibili, non soggetti o esenti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

Si intendono:

  • non imponibili ai fini IVA le operazioni non imponibili di cui agli artt. 7 – 8 – 8 bis – 9 del D.P.R. 26/10/1972 N. 633, cioè quelle che per un qualunque motivo non sono state assoggettate all’IVA;
  • non rilevanti ai fini IVA o fuori dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni i cui premi sono rappresentati ad es. da buoni sconto, buoni acquisto, buoni benzina, contributi, ecc.
  • esenti le operazioni con premi quali polizze assicurative;

L’imposta sostitutiva si rende applicabile anche in presenza di operazioni che, per previsione legislativa, non recano l’addebito separato dell’imposta in fattura e quindi la fatturazione non evidenzia la liquidazione dell’IVA (ad es. pacchetti turistici).

In pratica, questa forma di tassazione attribuisce all’IVA, la natura di un vero e proprio costo.

L’assegnazione dei premi ai vincitori non rientra nel campo di applicazione dell’IVA (art. 2 comma 3 lett.m D.P.R. 633/72) e non costituisce cessione di beni rilevante ai fini IVA : non vi è perciò l’obbligo di fatturazione a carico del promotore.

L’imposta non è dovuta (poiché si verificherebbe una duplicazione d’imposta) :

  • nel caso di IVA indetraibile all’origine, cioè quando l’IVA sugli acquisti non possa essere detratta per divieto oggettivo (ad es. autoveicoli, prestazioni alberghiere, ecc.) in applicazione dell’art. 19-bis 1 del D.P.R. 633/72;
  • nell’ipotesi di premi acquistati da soggetti che, svolgendo attività esenti ai sensi dell’art. 10, hanno una percentuale di indetraibilità pari al 100%.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell’imposta sostitutiva viene identificata nel prezzo di acquisto del bene, poiché l’imposta è applicata in sostituzione dell’IVA.

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

I beni e servizi il cui commercio o la cui produzione rientrano nell’ attività propria dell’impresa (per i quali l’IVA è detraibile, trattandosi di acquisti effettuati nell’esercizio di impresa) possono costituire premio purché venga operata, all’atto della destinazione, la rettifica della detrazione prevista dall’art. 19-bis 2, comma 1 del D.P.R 633/72.

La rettifica potrà essere effettuata sulla base della originaria fattura d’acquisto (se il bene è individuabile) oppure sulla base del valore normale del bene.

Per semplificare gli adempimenti, il soggetto promotore della manifestazione potrà anche emettere un’ autofattura a titolo di autoconsumo per il numero di beni messi in palio come premi.

L’indetraibilità va comunque riferita esclusivamente ai beni messi in palio e non anche a beni e servizi funzionali allo svolgimento delle manifestazioni, come ad es. spese di pubblicità, compensi delle agenzie, spese di consulenza, ecc.

OPERAZIONI A PREMIO CON CONTRIBUTO

Nelle operazioni a premio che prevedono il pagamento di un contributo da parte del beneficiario, il valore del premio (sconto) è determinato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.

Infatti, l’assegnazione del premio non può considerarsi “premio” per la parte corrispondente al contributo, il quale ha natura di vero e proprio corrispettivo per una cessione di beni.

Ai fini della tassazione:

  • nel caso di premi imponibili ai fini IVA, si può operare una parziale rettifica della detrazione al fine di correggere l’iniziale indetraibilità dell’imposta sugli acquisti destinati originariamente ad operazioni a premio:
  • nel caso di premi non assoggettati ad IVA, la base imponibile dell’imposta sostitutiva si applica sulla differenza fra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.

VALORE NORMALE DEL BENE

Per valore normale del bene si intende – ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.P.R. 917/86 Testo Unico delle Imposte sui Redditi – il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie in condizioni di libera concorrenza.

Varierà, a seconda che la cessione sia effettuata dal produttore, dal grossista o dal dettagliante.
Sia in contributo che il valore del bene sono da considerarsi al netto dell’IVA.

MODALITÀ E TERMINI  DI VERSAMENTO

L’aliquota del 20% va applicata sul valore dei premi non imponibili e cioè sul valore esposto in fattura.
Il versamento può essere effettuato mediante modello fiscale F24 al codice tributo 1672 – cod. Ufficio territorialmente competente

Il legislatore non ha disposto il termine utile entro il quale tale versamento debba essere effettuato.

Poiché l’imposta sostitutiva è da ritenersi alternativa all’IVA, si ritiene che si debba provvedere al versamento nel momento di ricevimento della fattura attestante la cessione, mentre nel caso di premi costituiti da “buoni”, bisognerà attendere la richiesta dello sconto in base ai buoni redenti.
Mancando un preciso riferimento temporale, in caso di inadempimento da parte del contribuente, non è possibile procedere all’applicazione di sanzioni pecuniarie.

FISCALITA’ DIRETTA

La materia è regolata dall’art. 30 del D.P.R. 29/09/1973 N. 600, come modificato dall’art. 19 della Legge 449/1997, che ha per oggetto le Disposizioni in materia di manifestazioni a premio per quanto riguarda il trattamento impositivo in capo ai soggetti destinatari dei premi.

La norma dispone che nelle manifestazioni a premi (concorsi e operazioni), ad esclusione delle operazioni rivolte ai consumatori finali, vada applicata una ritenuta IRPEF del 25% sul valore complessivo dei premi posti in palio.
In particolare, l’art. 19, comma 2, della legge 449/97 prevede la tassazione con ritenuta definitiva del 25% anche alle vincite derivanti da operazioni a premio, nell’ipotesi in cui i beni assegnati assumano per il beneficiario rilevanza reddituale, ai sensi dell’art. 6 del TUIR (redditi d’impresa e redditi diversi).
Tale ritenuta sulle operazioni si applicherà quindi a premi assegnati a esercenti attività di commercio all’ingrosso e al minuto (circ. 335/E/97 – 69/97 e 268/97).

Nei casi in cui altre disposizioni di legge prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte, come ad esempio premi assegnati a un dipendente (art. 23 DPR 600/72), a un lavoratore autonomo, a un agente o un intermediario di commercio, procacciatore d’affari, venditore a domicilio (art. 25 bis), a lavoratori dipendenti da terzi (art. 24) è prevista l’applicazione di specifiche ritenute: il premio sarà assoggettato alle ritenute previste per quella determinata categoria.

Infatti, l’art. 30 D.P.R. 600/1973 specifica che la ritenuta non deve essere operata quando altre norme prevedono l’applicazione di ritenute alla fonte. In effetti qualora l’organizzatore abbia con il beneficiario un rapporto di natura reddituale che preveda altre ritenute, come nel caso dei dipendenti, lavoratori autonomi, o intermediari di commercio, prevale la tassazione ordinaria e il premio costituisce reddito in natura.

I premi dei soli concorsi rivolti a consumatori finali o a soggetti percepenti redditi di impresa sono invece tassati come redditi diversi.

 Tipologia di redditoRITENUTARIVALSA
se non sussiste rapporto di natura reddituale tra sostituto d’imposta e destinatario del premioil premio costituisce reddito diversoritenuta 25% a titolo d’impostafacoltà di rivalsa
se sussiste rapporto di natura reddituale tra sostituto d’imposta e destinatario del premioil premio costituisce reddito della categoria in cui rientra il rapporto di lavororitenuta d’acconto stabilita dal D.P.R. 600/72obbligo di rivalsa

La facoltà di rivalsa

La società Promotrice di una manifestazione a premio assume gli obblighi del sostituto d’imposta e – per legge – è quindi obbligata al pagamento delle imposte in luogo dei destinatari dei premi, che sono soggetti passivi di imposta.

Premesso che la base imponibile su cui vanno calcolate le ritenute a titolo di imposta non concorre a formare il reddito, si precisa che l’art. 19 della legge 449/97 ha espressamente previsto che i premi derivanti da manifestazioni a premio siano soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa.
La facoltà di rivalsa consente al Promotore di decidere se:

  • addebitare la ritenuta al vincitore chiedendo il rimborso della ritenuta da versare all’Erario.

In quel caso il vincitore può chiedere che gli venga attribuito un altro premio di valore inferiore, pari alla differenza tra il premio originario e l’importo della ritenuta.

  • sopportare il costo della ritenuta che costituisce un onere indeducibile, ai sensi dell’art. 100 c. 1 del TUIR.

È necessario che la società Promotrice manifesti espressamente la scelta adottata all’interno del Regolamento della manifestazione.
Nel caso in cui i premi invece siano destinati a soggetti con i quali il promotore ha instaurato un preesistente rapporto reddituale, vi è l’obbligo di operare la rivalsa.

DestinatariCONCORSIOPERAZIONI
Consumatori Finaliritenuta alla fonte del 25% a titolo di imposta con facoltà di rivalsanessuna ritenuta è operata poiché il premio non rientra in alcuna categoria reddituale ex art. 6 TUIR.
Dipendenti/Agenti di commercio (collegati all’organizzatore da rapporto reddituale)ritenute previste per quella determinata categoria con obbligo di rivalsaritenuta con obbligo di rivalsa con aliquota variabile in funzione della categoria
Grossisti / dettagliantiritenuta alla fonte del 25% a titolo di imposta con facoltà di rivalsaritenuta alla fonte del 25% a titolo di imposta con facoltà di rivalsa

Modalità e termini di versamento

Il versamento delle ritenute deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui i premi sono stati assegnati. Il versamento può essere effettuato: mediante modello fiscale F24 al codice tributo 1048.

Nei soli concorsi a premio, nel caso in cui il premio in palio non sia stato assegnato e debba essere devoluto alla ONLUS (art. 10 c.5 DPR 430/01) non vi è obbligo di effettuare alcun versamento a titolo di IRPEF (sentenza n. 547/2005 Corte di Cassazione).

[1] Per valore normale del bene si intende – ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.P.R. 917/86 Testo Unico delle Imposte sui Redditi – il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione.Tale valore, pertanto, varierà a seconda che la cessione venga effettuata dal produttore, dal grossista o dal dettagliante.  Sia il contributo che il valore del bene sono da considerarsi al netto dell’IVA.

6 commenti


Avatar Marius
Marius
13 Gennaio 2022 - 14:43

Buongiorno, sto cercando un po’ su internet ma ho trovato poco e niente in merito alla mia situazione. Ho vinto un’auto elettrica in un concorso gestito da Coca Cola, se io dovessi vendere quest’auto dovrei pagarci le tasse o dichiarare in qualche modo la somma incassata? Grazie

Avatar Giorgio Crippa
Giorgio Crippa
13 Gennaio 2022 - 15:20

Ciao Marisus, complimenti per la vincita. Ti posso confermare che non dovrai pagare tasse al momento della vendita dell’auto.

Avatar Raffaella M.
Raffaella M.
3 Gennaio 2023 - 22:34

Ho una domanda, in caso di vincita di un auto, quale spesa è a carico del vincitore che si intesta il mezzo?

Avatar Giorgio Crippa
Giorgio Crippa
4 Gennaio 2023 - 17:00

ciao Raffaella, se come di solito accade, il promotore ha indicato nel regolamento che rinuncia alla rivalsa, la macchina ti dovrà essere consegnata intestata e con tutte le spese di immatricolazione sostenute, inoltre NON dovrai pagare nulla come oneri fiscali.
Resteranno a tuo carico tutte le spese di utilizzo dell’auto: assicurazione rc, bollo, benzina, pedaggi, multe, tagliandi ordinari e straordinari


Avatar Raffaella M.
Raffaella M.
16 Gennaio 2023 - 11:20

Buongiorno, grazie per la cortese risposta, mi sai dire qualcosa sull’IVA? È a carico del vincitore?

Avatar Giorgio Crippa
Giorgio Crippa
11 Febbraio 2023 - 15:14

L’iva è a carico del promotore

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