FERMI TUTTI! attenzione ai concorsi con premi di scarso, modico o minimo valore, non vale più il limite da 25,82 euro
Il ministero con le ultime FAQ del luglio/18 è ritornato sui suoi passi e l’interpretazione sul valore dei premi che possono essere messi in palio per non rientrare nel DPR 430/2001 è tornato inferiore a 1 Euro.
Per cui non è più possibile considerare esclusi i concorsi con premi di valore inferiore ai 25,82 euro.
Una bella botta per tutti coloro che si erano finalmente sbizzarriti con contest sui social semplicemente stilando un regolamento di trasparenza.
Oggi un concorso a premi con premi di valore superiore ad 1 Euro deve essere regolamento come da dpr 430/2001.
In caso contrario si rischia una sanzione per manifestazione vietata!
L’alternativa è utilizzare una delle seguenti meccaniche, escluse dal dpr 430/2001
- Contest artistico su social link
- Casting / test&tell su social link
- Charity engagement link
- Giveaway sui social link
Se invece vuoi premiare i tuoi clienti, utenti e follower con vero concorso a premi allora non puoi fare che indirne uno ufficiale. Eccola la nostra guida completa ai concorsi a premio
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10 commenti
Buonasera, volendo organizzare un simposio di pittura e prevedere dei premi in denaro per i primi tre classficati, si rasenta illegalità o rientra fra i concorsi esclusi dalla legge
Buongiorno,
così come me la descrivi l’iniziativa potrebbe rientrare tra le esclusioni di cui al art 6 del dpr 430/2001 per le finalità artistiche delle stessa.
Se le cose stanno così è possibile premiare i vincitori anche con premi in denaro
buon lavoro.
Vorrei organizzare un concorso a premio per gli utenti della mia app (un quiz sul calcio). Ai vincitori della classifica settimanale vorrei regalare un buono Amazon di 5 euro. Rientra Nie concorsi a valore minimo? Altrimenti cosa devo fare per non incorre in sanzioni?
Grazie
Ciao! Grazie per il tuo interesse.
Un buono Amazon da 5 euro non rientra nei premi di minimo valore, che per il Ministero sono considerati come beni dal valore di 1-2 euro al massimo. Pertanto, dovrai seguire tutte le procedure previste dal DPR 430/2001 per i concorsi a premio.
Ti consiglio di consultare il nostro post guida https://agenzia-concorsi-a-premio.it/blog/guida-passo-passo-alla-normativa-sui-concorsi-a-premio/ , che spiega passo passo come organizzare un concorso a premio, inclusi gli aspetti di registrazione, regolamento e comunicazioni necessarie per essere in regola ed evitare sanzioni. Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti, siamo qui per aiutarti!
Vorrei dare un premio a coloro che lasciano il contatto nello stand di una fiera. E’ possibile senza procedure particolari?
Se regali un premio a tutti coloro che lasciano il contatto, senza alcun obbligo di acquisto o altra controprestazione, l’iniziativa rientra nelle operazioni libere e non è soggetta alla normativa sulle manifestazioni a premio (DPR 430/2001). In questo caso, non sono necessarie comunicazioni al Ministero del Made in Italy né altre formalità.
Se invece l’assegnazione del premio avvenisse tramite un meccanismo di sorte, abilità o selezione tra i partecipanti, allora si tratterebbe di un concorso a premio, che richiede specifici adempimenti come la redazione di un regolamento, la presenza di un notaio o funzionario camerale per l’assegnazione dei premi e il versamento di una cauzione.
Durante una fiera, vorrei dare un omaggio (es cappellino, tshirt) a tutti coloro che effettuano un ordine sul mio eshop e mi mostrano il n° d’ordine passando allo stand. E’ un’operazione a premi?
Sì, l’iniziativa che descrivi — offrire un omaggio (es. cappellino o t-shirt) a chi effettua un ordine sull’e-commerce e si presenta allo stand in fiera mostrando il numero d’ordine — configura una “operazione a premio” ai sensi dell’art. 3 del DPR 430/2001.
Perché è un’operazione a premio?
Secondo quanto stabilito dalla normativa:
Si configura una operazione a premio quando tutti i destinatari che compiono un’azione commerciale (es. acquisto) ricevono un premio certo, non aleatorio;
In questo caso, il premio è subordinato all’acquisto (ordine sull’e-commerce) e a una seconda azione (presentarsi fisicamente allo stand con la prova d’ordine), che rientra nella sfera del comportamento del destinatario.
Questa casistica rientra pienamente nel punto a) dell’art. 3 del DPR 430/2001:
“viene conferito un premio a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio”.
Salve,
vorrei organizzare un torneo online di un videogioco competitivo. Vorrei mettere in palio dei premi, non in denaro, ma codici per riscattare giochi in formato digitale. 100 euro come totale valore montepremi (come detto in chiavi di gioco) da assegnare così:
45 euro (15×3, 3 partecipanti per squadra) per la squadra prima classificata
25 euro seconda squadra
e così via, verrebbero premiate solo le prime 4 squadre classificate su una 10ina.
E’ un gioco di sola abilità, niente fortuna.
Posso organizzarlo liberamente?
Grazie per l’attenzione
Anche se si tratta di un torneo basato esclusivamente sull’abilità dei partecipanti (e non sulla fortuna), il fatto che siano previsti premi di valore economico – come i codici digitali per riscattare giochi – fa rientrare l’iniziativa nella categoria dei concorsi a premio ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.
Secondo la normativa italiana, la semplice presenza di premi con valore economico (beni, servizi, codici digitali, ecc.) è sufficiente a configurare un concorso a premio, anche se non vi è alcun elemento di sorte.
Cosa comporta questo?
Organizzare un concorso a premio comporta una serie di adempimenti obbligatori, tra cui:
Comunicazione preventiva al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite il portale Prema Online;
Predisposizione di un regolamento conforme alla normativa;
Cauzione (fideiussione o deposito) pari al valore totale del montepremi (100 euro, nel tuo caso);
Assegnazione dei premi alla presenza di un notaio o funzionario camerale, che dovrà verbalizzare l’esito;
Devoluzione di eventuali premi non assegnati o non richiesti a una ONLUS indicata nel regolamento.