Un influencer può promuovere un concorso a premi?
Un blogger può promuovere un concorso a premi?
Una onlus può promuovere un concorso a premi?
Una azienda a scopo di lucro può promuovere un concorso a premi?
Le manifestazioni a premi sono uno strumento ormai preziosissimo per la loro capacità di stimolare gli acquisti, incuriosire nuovi acquirenti e dare nuova energia ad un marchio. Per questi e altri motivi in molti vorrebbero utilizzarle, ma in realtà non tutti possono farlo.
Chi sono allora i soggetti che possono indire un concorso a premi?
Possono promuovere un concorso a premi i soggetti che esercitano un’attività di impresa e che quindi sono iscritti al Registro imprese.
Le manifestazioni a premio sono infatti riconosciute come attività di interesse commerciale e pertanto il Promotore di un concorso viene identificato come colui che trae un interesse, commerciale appunto, dallo svolgimento della manifestazione stessa. Per questo motivo la natura del soggetto promotore è fondamentale.
Non possono promuovere un concorso a premi pertanto le persone fisiche, anche se titolari di partita IVA, le associazioni senza scopro di lucro, i comitati, le Onlus e ogni ente che non sia iscritto al Registro Imprese.
Questi soggetti possono comunque promuovere iniziative e manifestazioni che hanno finalità eminentemente sociali o benefiche, e tutte quelle escluse dal d.P.R. n. 430/2001.
Come si collocano invece le imprese estere che esercitano un’attività di impresa ma che non hanno una residenza nel territorio nazionale?
Le imprese estere possono indire un concorso a premi in Italia, ma dobbiamo distinguere diverse modalità in base tre differenti casistiche.
- Se la società estera ha residenza in uno Stato membro UE
–> in ossequio alla disciplina in materia di commercio elettronico di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e ss.mm.ii., può indire un concorso in Italia seguendo la normativa propria di quello Stato.
Attenzione però! Se la manifestazione a premio prevede, quale condizione di partecipazione, l’acquisto presso punti vendita situati in territorio italiano, allora non potrà avvalersi di tale disciplina e dovrà seguire la modalità di una delle due casistiche di cui sotto. - Se la società estera non ha residenza in uno Stato membro UE, ma ha residenza in un paese terzo con cui l’Italia abbia stipulato accordi che consentano una cooperazione amministrativa (quindi assolvere in proprio gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva)
–> in base a quanto disposto dall’art. 35-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, può indire un concorso in Italia avvalendosi del sistema di identificazione diretta o nominando una rappresentanza fiscale in Italia e seguendo la normativa vigente in Italia regolata dal d.P.R. n. 430/2001. - Se la società estera non rientra in nessuno dei due casi precedenti
–> può indire un concorso a premi sul territorio nazionale solo eleggendo una rappresentanza fiscale in Italia e seguendo la normativa italiana regolata dal d.P.R. n. 430/2001.
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