Quando si predispone un concorso a premi, tra i vari aspetti da affrontare, è prevista anche la scelta di una Onlus da indicare nel regolamento e da comunicare al Ministero al momento del deposito della pratica.
Spesso è un tema sottovalutato e sbrigato con poca attenzione, in realtà può rivelarsi molto importante in base all’andamento della manifestazione.
Ai sensi dell’art. 10, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 è infatti previsto che i premi “non richiesti” o “non assegnati” di un concorso debbano necessariamente essere devoluti in beneficienza.
La ragione di questo onere risiede nella volontà, anche se mai completamente esplicitata, di garantire la buona fede pubblica, ovvero evitare che il Promotore di un concorso non adempia volontariamente alla consegna dei premi agli aventi diritto, incamerando illecitamente il montepremi promesso al pubblico.
Prevedere un ente benefico, quindi un destinatario alternativo ai vincitori, a cui consegnare i premi obbliga il Promotore a rispettare la promessa anche nei casi in cui la mancata assegnazione delle vincite lo potrebbe impedire.
Prima di approfondire le modalità di tale devoluzione, chiariamo innanzitutto cosa si intende per premi “non richiesti” o “non assegnati”.
Un premio viene definito “non assegnato”:
- quando non è possibile identificare correttamente il vincitore e tutte le relative eventuali riserve, a causa, ad esempio, di dati anagrafici incompleti o non corretti
- quando il numero dei partecipanti al concorso, inferiore al numero dei premi in palio, non rende possibile la loro completa attribuzione
- quando il sistema randomico di assegnazione delle vincite non associa tutti i premi agli utenti partecipanti
- quando nessuno dei partecipanti completa le azioni previste per aggiudicarsi il premio.
Un premio viene definito “non richiesto”:
- quando il partecipante che ha vinto non invia i documenti richiesti per convalidare la vincita.
Il Promotore NON è invece tenuto a devolvere in beneficienza:
- i premi “rifiutati”, ovvero i premi per i quali i vincitori hanno espresso una chiara rinuncia scritta;
- i premi “non ritirati”, ovvero i premi di fatto consegnati ai vincitori, ma non ritirati o non utilizzati e il cui costo di acquisto sia già stato sostenuto dal Promotore (ad esempio: un viaggio acquistato ma non fruito, un biglietto per assistere ad una partita di calcio o ad uno spettacolo non ritirato al botteghino, etc.)
Qualora si presentino i casi di devoluzione il Promotore dovrà quindi contattare la Onlus indicata nel Regolamento ed inviare una richiesta di accettazione formale dei premi “non assegnati” o “non richiesti”. Successivamente potrà consegnare i premi.
Sono previste delle “deroghe” sulle modalità di devoluzione, vediamole insieme.
- Se il Promotore volesse sostituire la Onlus indicata nel regolamento, potrà farlo a patto di depositare la modifica al MISE entro la conclusione del periodo di partecipazione al concorso.
- Se la Onlus indicata nel regolamento dovesse rifiutare la devoluzione, il Promotore dovrà contattare una Onlus diversa, anche tenendo conto della natura dei premi e degli scopi specificamente perseguiti dall’ente. Il Notaio/funzionario ne prenderà atto nel verbale di chiusura della manifestazione.
- Se la Onlus dovesse accettare la devoluzione, ma richiedere dei premi alternativi, il Promotore potrà concordare con essa dei beni sostitutivi, di valore pari o superiore al valore dei premi da devolvere, che possano essere ritenuti utili alle esigenze della Onlus stessa; non è invece assolutamente consentito conferire denaro.
Un ultimo aspetto interessante da approfondire riguarda la possibilità di prevedere che il vincitore di un concorso debba donare alla Onlus il suo premio.
Tale eventualità è possibile a patto che sia stata preventivamente contemplata nel regolamento.
Inoltre, la volontà di donare il proprio premio deve essere espressa dal vincitore con una dichiarazione completata dalla copia del documento di identità dello stesso.
Anche il premio donato alla ONLUS sarà sottoposto al regime fiscale sulle manifestazioni a premio.
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