In questo articolo ricapitoliamo il trattamento fiscale riservato agli omaggi offerti a consumatori prevista dalla vigente normativa tributaria. In particolare analizziamo le peculiarità previste in ordine alla deducibilità fiscale dei costi ed alla detraibilità dell’IVA.
Per una opportuna valutazione occorre distinguere tra:
1) Omaggi a consumatori di beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa
I costi sostenuti per l’acquisto di Beni, ceduti gratuitamente a consumatori / clienti , la cui produzione od il cui scambio NON rientra nell’attività propria dell’impresa sono:
- integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore ad euro 50;
- qualificati come spese di rappresentanza(C.M. n. 188/E/1998).
In merito alle spese di rappresentanza che l’articolo 108, comma 2, del T.U.I.R. così dispone:
“Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”.
Per la definizione e le condizioni di deducibilità delle spese di rappresentanza occorre fare riferimento al D.M. 19 novembre 2008, il quale dispone che:
“si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.
Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:
i) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano svolte significative attività promozionali dei beni/servizi la cui produzione o scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
ii) le spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione:
- di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
- dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
- di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
iii) le altre spese per beni e servizi erogati gratuitamente, inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda a criteri di inerenza.
Il Decreto fissa altresì le percentuali di deducibilità.
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento e sono “commisurate all’ammontare dei Ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo”.
I limiti di deducibilità di tali spese dal sono i seguenti:
LIMITI DEDUCIBILITÀ | |
Scaglioni dei ricavi e proventi della gestione caratteristica | Importo % sui ricavi |
Fino a 10 milioni di Euro | 1,50% |
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di Euro | 0,60% |
Oltre 50 milioni di euro | 0,40% |
Con riguardo al valore di 50,00 euro fissato per la deducibilità integrale, si precisa che nel caso in cui l’omaggio sia composto da più beni (è il caso ad esempio del cesto natalizio) il valore di 50,00 euro va riferito al valore complessivo dell’omaggio e non ai singoli beni che compongono lo stesso.
Per quanto riguarda l’I.V.A., l’articolo 19 bis1, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972, prevede:
- la detraibilità integrale dell’I.V.A. per gli omaggi, rientranti nelle spese di rappresentanza, di costo unitario NON superiore ad euro 50,00;
- l’indetraibilità dell’I.V.A., per gli omaggi di costo unitario superiore ad euro 50,00.
La successiva cessione gratuita del bene (omaggio), indipendentemente da valore dell’omaggio, è esclusa dal campo di applicazione dell’I.V.A. per effetto dell’articolo
La successiva cessione gratuita del bene (omaggio), indipendentemente da valore dell’omaggio, è esclusa dal campo di applicazione dell’I.V.A. per effetto dell’articolo 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972.
IVA | IRPEF / IRES | |||
Detrazione IVA | Cessione gratuita | Deducibilità del Costo dell’Omaggio | ||
OMAGGI A favore di CLIENTI | SI se di costo unitario pari o inferiore ad euro 50,00 | Esclusa da IVA (art. 2, co. 2, n. 4, DPR 633/72) | nel limite annuo deducibile;
per intero nell’esercizio se di valore unitario pari o inferiore ad euro 50,00 | |
NO se di costo unitario superiore ad euro 50,00 |
2) Omaggi a consumatori di Beni rientranti nell’attività propria dell’impresa
Gli Omaggi a consumatori di beni che rientrano in quelli dell’attività propria dell’impresa, “non costituiscono spese di rappresentanza” (cfr. Circolare Agenzia Entrate n. 188/E/1998). Quindi:
- l’I.V.A. assolta all’atto dell’acquisto è detraibile;
- la cessione gratuita è imponibile I.V.A. indipendentemente dal costo unitario dei beni (ex articolo 2, comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 633/72).
La rivalsa dell’I.V.A. addebitata in fattura non è obbligatoria (ex articolo 18, D.P.R. n. 633/72) e, come spesso accade, l’I.V.A. rimane quindi a carico del cedente e costituisce costo indeducibile (ex articolo 99, comma 1, T.U.I.R.). Nella fattura emessa con applicazione dell’I.V.A., ma senza addebitare la stessa al cliente, si indicherà che trattasi di “Omaggio senza rivalsa dell’I.V.A. ex articolo 18, D.P.R. n. 633/72”.
Alternativamente, si potrà emettere un’autofattura, indicando che trattasi di “Autofattura per Omaggi”.
L’autofattura potrà esser singola (per ogni cessione) o globale mensile (per le cessioni effettuate nel mese).
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