Il concorso a premi è un ottimo strumento di marketing per migliorare l’immagine di un brand, aumentare la visibilità dei prodotti di un’azienda e il bacino di consumatori.
Seppur con delle accortezze, il concorso a premi può essere inserito anche in una strategia di marketing internazionale, che non si limiti quindi ad un mercato nazionale, ma che permetta di esplorare anche le possibilità di business di altri paesi.
Prima di dirigersi verso nuovi orizzonti occorre però conoscere caratteristiche e peculiarità di quelli che saranno i nuovi campi di applicazione delle iniziative che si vuole avviare, accertarsi di avere tutti gli strumenti per comprendere le normative che andranno rispettate e ottimizzare così gli obbiettivi di crescita internazionale prefissati.
Per questo motivo è bene rivolgersi ad un’agenzia specializzata, che fornisca il giusto supporto durante tutto il processo di creazione di un concorso, soprattutto se rivolto a paesi stranieri, sia da un punto di vista legale che commerciale.
Un’azienda italiana potrebbe voler organizzare un concorso a premi internazionale destinato anche a persone residenti in altri paesi o, viceversa, un’azienda estera potrebbe voler indire una manifestazione a premi per testare il mercato italiano.
La buona notizia è che entrambe le opzioni sono realizzabili. Analizziamole entrambe.
Se un’azienda estera volesse indire un concorso a premi in Italia come dovrebbe comportarsi?
Teoricamente, ogni paese del mondo può decidere di organizzare una manifestazione a premi e estendere il bacino dei destinatari oltre i propri confini, come è prevedibile però le regole da rispettare e le procedure da seguire variano da paese a paese, e il più delle volte non è semplice comprendere ed adattarsi ad una normativa straniera.
Per questo motivo l’Unione Europea ha cercato di agevolare e semplificare la regolamentazione delle manifestazioni a premi almeno per i suoi stati membri, tra cui troviamo anche l’Italia.
Partiamo quindi dal caso più semplice ovvero: l’azienda estera che vuole organizzare un concorso a premi in Italia ha residenza in uno Stato membro UE.
In tal caso, in ossequio alla disciplina in materia di commercio elettronico di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e ss.mm.ii., potrà indire la manifestazione seguendo la normativa propria del suo Stato.
L’Italia ha però posto un limite a tale applicazione: se il concorso dovesse prevedere, quale condizione di partecipazione, un acquisto presso punti vendita situati sul territorio italiano, l’azienda promotrice non potrà avvalersi di tale disciplina e dovrà regolamentare l’iniziativa seguendo la normativa italiana (d.P.R. n. 430/2001).
Passiamo ora ad una seconda ipotesi: l’azienda estera che vuole organizzare un concorso a premi in Italia non ha residenza in uno Stato membro UE, ma ha residenza in un paese con cui l’Italia ha stipulato accordi che consentono una cooperazione amministrativa (in sostanza può assolvere in proprio gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva).
In tal caso, in base a quanto disposto dall’art. 35-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, potrà indire la manifestazione avvalendosi del sistema di identificazione diretta e seguire la normativa italiana regolata dal d.P.R. n. 430/2001.
Ultimo caso: l’azienda estera che vuole organizzare un concorso a premi in Italia non ha residenza in uno Stato membro UE, né esercita una cooperazione amministrativa con l’Italia.
In tal caso, dovrà necessariamente prima nominare una rappresentanza fiscale in Italia e poi potrà procedere all’organizzazione e alla creazione del concorso seguendo la normativa italiana regolata dal d.P.R. n. 430/2001.
Viceversa, se fosse un’azienda italiana a voler indire un concorso a premi all’estero, come dovrebbe comportarsi?
In parte valgono le stesse regole degli altri paesi dell’Unione Europea quindi, se il concorso è destinato a persone residenti all’estero, ma comunque entro i confini europei, può essere regolamentato secondo la normativa italiana (d.P.R. n. 430/2001).
Come abbiamo visto per l’Italia, anche altri paesi europei hanno posto dei limiti all’applicazione della disciplina in materia di commercio elettronico.
In alcuni paesi dell’UE infatti tale disciplina non trova sempre applicazione perché alcune attività promozionali sono soggette ad adempimenti o licenze particolari.
È d’obbligo quindi che l’azienda italiana verifichi comunque che la manifestazione che vuole indire non entri in conflitto con le leggi del paese nel quale la si vuole destinare, anche quando tale paese rientra nell’Unione Europea.
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